L'Avvocato Oriana Grassi è iscritta all'albo degli avvocati presso il Foro di Napoli dal dicembre del 1987 e dal gennaio 2000 anche all'albo dei cassazionisti.
Dalla sua trentennale esperienza e dalla passione per la legge nasce lo Studio Legale Avv. Oriana Grassi di Napoli. Membro attivo della Commissione per il diritto di famiglia dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, l'Avvocato Grassi ha maturato una lunga e consolidata esperienza nella gestione di tutte le controversie legate all'ambito familiare curando sempre al meglio gli interessi dei suoi clienti.
Laureato in Giurisprudenza nel 1997 presso la Facoltà degli studi Federico II di Napoli.
Ha svolto la pratica legale presso lo studio dell'Avv. Oriana Grassi, specializzato nel settore del diritto civile e di famiglia, minorile e delle persone, conseguendo anche attestato in materia di "mediazione familiare, conflittualità di coppia, responsabilità genitoriale" dall'Unità di Psicologia Clinica e Psicoanalisi applicata del dipartimento di neuro scienze del comportamento dell'Università degli Studi Federico II di Napoli e dall'Associazione italiana dei Giudici per i Minorenni e della Famiglia - Sezione di Napoli.
Da sempre svolge con passione e dedizione la propria attività professionale prevalentemente del settore del diritto di famiglia, diritto minorile e dirittto delle persone, curando in modo particolare la propria formazione e il proprio aggiornamento.
Laureata in Giurisprudenza con Tesi in diritto penale minorile: "La tutela del minore vittima del reato".
Dal 2014 è iscritta nel registro dei praticanti avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. E' avvocato dal novembre 2016.
Nel corso dello svolgimento della propria pratica legale si è occupata prevalentemente di diritto di famiglia e minorile conseguendo anche un Master di II livello in "Diritto di famiglia, minorile e successione ereditaria" presso l'Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa".
A far data dal 2013 al 2015, ha svolto attività di stage extracurriculare e di tirocinio presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, ove ha perfezionato la propria competenza nell'ambito del diritto minorile, con particolare riferimento alla tutela e alla cura dei minori.
Dal 2014 collabora con lo studio legale dell'Avv. Oriana Grassi.
Laureata in Giurisprudenza nel 1988 presso la Facolta degli Studi Federico II di Napoli.
Ha maturato esperienza professionale nelle aree di specializzazione volte alla tutela dei figli nati fuori dal matrimonio, in separazione e divorzio, decadenza, limitazione della responsabilità genitoriale, ordini di protezione contro gli abusi familiari, nella tutela dei diritti dei nonni ascendenti, nella tutela nell'esecuzione delle obbligazioni relative al matrimonio, nella tutela all'inadempimento degli obblighi familiari e negoziazione.
iscritta all'Ordine degli Avvocati di Napoli in data 02.06.1992
Dopo il bis-nonno Lucio Antonio, lo zio Paolo, la nonna Oriana ecco l'avvocato Benedetta Santangelo iscritta all'albo degli avvocati da settembre 2023.
Si occupa principalmente del diritto di famiglia e della tutela dei minori.
Contatti:
3406973927
benedetta.santangelo@avvocatinapoli.legalmail.it
benedettasantangelo68@gmail.com
La donazione tra coniugi è un atto con cui un coniuge trasferisce all'altro tutto o parte del proprio matrimonio.
Si tratta di un sistema largamente utilizzato per trasferire la proprietà dei beni ai propri figli quando si è ancora in vita.
Si tratta di una donazione a favore di uno o di entrambi i futuri sposi che si completa con la celebrazione del matrimonio.
Il beneficiario di questo tipo di donazione può essere un soggetto concepito ma non ancora nato, oppure il figlio di una specifica persona, vivente al momento dell'atto della donazione, che non è ancora stato concepito.
Con questo atto, una persona trasferisce la nuda proprietà al beneficiario della donazione, riservandosi al contempo il diritto di usufrutto di tale bene. In questo modo il donante continuerà a disporre del bene fino al suo decesso. Da quel momento il beneficiario acquisirà la piena proprietà del bene in oggetto.
Il testamento è il documento tramite il quale una persona dispone del proprio patrimonio (o parte di esso) dopo la sua morte. A seconda della modalità in cui viene redatto si distingue:
Nel caso in cui un soggetto sia deceduto senza lasciare un testamento, è la legge stessa a prevedere come verrà distribuito il suo patrimonio. I primi interessati da questo tipo di successione sono i legittimari, coniuge e discendenti, o ascendenti, in mancanza di figli. Se non esistono legittimati, si passa agli eredi legittimi: parenti fino al sesto grado. In mancanza anche di questi soggetti, lo Stato erediterà il patrimonio del de cuius.
L'erede di un defunto può entrare in possesso del patrimonio ereditato tramite l' “accettazione” che rappresenta il momento in cui il patrimonio dell'erede e quello del de cuius di fatto si fondono.
In alcuni casi è possibile accettare l'eredità con beneficio d'inventario, una soluzione che mantiene separati i due patrimoni e in ragione del quale l'erede risponderà dei debiti del de cuius solo nei limiti del valore dell'eredità ricevuta.
Un genitore ha facoltà di riconoscere il proprio figlio anche se nato al di fuori del matrimonio. Per la legge un figlio naturale riconosciuto è pienamente equiparato ad un figlio nato all'interno del vincolo coniugale. La nostra legislazione prevede anche la possibilità per un figlio di richiedere il riconoscimento per via giudiziaria.
È un provvedimento volto a negare la paternità di un figlio nato all'interno del matrimonio, ma di cui il marito non è il padre naturale.
Limitazione e/o decadenza della potestà genitoriale
Si tratta di una misura a tutela del minore a cui è possibile ricorrere quando si accerti che uno o entrambi i genitori abbiano causato gravi danni al figlio, violando così i propri doveri nei confronti del minore.
In caso di separazione e divorzio dei coniugi, è prassi comune stabilire l'affidamento congiunto dei figli, salvo che uno dei genitori abbia cagionato loro gravi danni. È inoltre importante giungere ad un accordo circa il collocamento dei figli, il tempo che essi passeranno con ognuno dei genitori e l'ammontare dell'assegno di mantenimento che i coniugi dovranno versare per i figli. Punto centrale di queste decisioni è il bene dei figli minori.
L'adozione è un procedimento tramite il quale si crea un vincolo familiare tra un soggetto adottato e dei soggetti adottanti. Si tratta di minori dichiarati in “stato di adottabilità” dal Tribunale dei Minori perché privi permanentemente della tutela e dell'assistenza dei genitori o di altri parenti tenuti a provvedervi. L'adozione può essere nazionale, quando sia i genitori che il minore si trovato in territorio italiano, o internazionale, quando coinvolge minori stranieri dichiarati in “stato di adottabilità” nel loro Paese di origine.
Esistono poi casi particolari, in cui un minore può essere adottato pur non essendo dichiarato in stato di adottabilità, ma si trova in grave situazione di disagio.
L'autorità Giudiziaria può provvedere alla nomina di un tutore che curi gli interessi di un minore, qualora i genitori sia deceduti, siano stati dichiarati decaduti o nel caso in cui sussista un conflitto di interessi tra i genitori e i figli. Il tutore deve prendersi cura del minore e amministrarne i beni, sotto la supervisione del Giudice Tutelare.
In caso di un conflitto di interessi tra i genitori e i figli, il Tribunale può provvedere anche alla nomina di un curatore che amministri temporaneamente i beni, sempre nell'interesse del minore.
La separazione personale è una situazione che sospende gli obblighi derivanti dal vincolo coniugale e che può terminare in qualsiasi momento con la semplice riappacificazione dei coniugi. La separazione può essere consensuale, se viene decisa di comune accordo da entrambi i coniugi che stabiliscono anche tutti i termini relativi alla divisione dei beni, la custodia dei figli e tutte le altre possibili questioni annesse alla separazione stessa. Nel caso in cui invece venga richiesta da un solo coniuge e quindi si apra un contenzioso, si parla di separazione giudiziale. In entrambi i casi, vista la complessità della materia, è necessaria la consulenza di un legale che aiuti il cliente a valutare tutti gli aspetti.
Il divorzio è l'atto tramite il quale si scioglie definitivamente il vincolo matrimoniale. Esso permette agli ex coniugi di crearsi nuovi legami familiari legittimi. Il divorzio è congiunto quando viene richiesto da entrambi i coniugi che hanno già trovato un accordo su tutte le condizioni. Al contrario, quando il ricorso viene presentato da uno solo dei coniugi, si ha il divorzio giudiziale. Anche in questo caso, l'assistenza di un legale è fondamentale per valutare tutte le condizioni del divorzio.
Modificazione delle condizioni emesse in sede di separazione o divorzio
In qualsiasi momento è possibile rivedere le condizioni stabilite all'atto della separazione o del divorzio, in presenza di nuove e differenti circostanze.
Un matrimonio contratto in modo irregolare, a causa di qualche vizio antecedente o concomitante alla celebrazione stessa viene considerato invalido. A seconda delle cause di invalidità si può procedere con la nullità (azione non soggetta a prescrizione) del matrimonio o con il suo annullamento (azione soggetta a una prescrizione stabilita caso per caso).
I coniugi, all'atto della stipulazione del matrimonio, possono optare per il regime di comunione dei beni o per quello di separazione dei beni, in base ad una loro valutazione personale.
Il Giudice può decretare l'allontanamento del coniuge o di un'altra persona convivente quando la condotta di questi attenti all'integrità fisica, psicologica o morale di uno degli altri componenti del nucleo familiare.